STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA 35 MM”
Art. 1 - E' costituita in Busto Arsizio un'’associazione apartitica culturale ricreativa senza scopi di lucro denominata: “Associazione Fotografica 35 MM” o in breve “AF 35”
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Busto Arsizio in via Andrea Costa n. 29.
Art. 3 - L'Associazione ha i seguenti scopi istituzionali:
a) sviluppare e promuovere la cultura e la tecnica della fotografia;
b) promuovere la conoscenza e la diffusione dell'’arte fotografica in ogni sua forma;
c) coinvolgere le persone associate e non in eventi, workshop corsi di formazione, viaggi, seminari e ogni possibile manifestazione che sia attinente con il mondo della fotografia.
A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - L’'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo.
Art. 8 - Sono Soci di Associazione Fotografica 35 MM le persone accolte come tali dal Consiglio, che condividano le finalità associative. Il Consiglio delibera sull’'accettazione insindacabilmente, previa domanda dell’interessato.
Art. 9 - I soci possono essere:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Fondatori;
c) Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota stabilita ogni anno dal Consiglio. Sono Soci Fondatori i soci presenti all’'atto costitutivo.
I Soci Onorari sono scelti fra personalità segnalate come particolarmente meritevoli.
Art. 10 - I Soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di partecipare (anche a titolo oneroso) a tutte le manifestazioni interne od esterne organizzate dall'’associazione.
Art. 11 - Le quote sono da versarsi annualmente entro il primo trimestre dell’anno solare.
Art. 12 - La qualità di Socio si perde per morosità superiore al biennio. Il Consiglio potrà revocare la qualità di socio qualora riscontrasse comportamenti o atti contrastanti con la moralità o con le finalità dell’Associazione.
Organi Sociali ed Amministrazione
Art. 13 – E’ organo dell’Associazione il Consiglio dell’Associazione.
I suoi componenti sono eletti dall’'Assemblea Generale fra tutti i Soci; restano in carica due anni sociali e sono rieleggibili.
Qualora un componente del Consiglio venga a mancare nel corso dell'’esercizio, gli altri componenti dell’organo provvederanno alla sua sostituzione in base agli esiti della precedente votazione; solo in caso di esaurimento delle liste il Consiglio provvederà a nominare un membro a proprio insindacabile giudizio.
Art. 14 – Il Consiglio dell’associazione è formato da nove consiglieri. Esso sceglie tra i membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario formano il Consiglio di Presidenza e possono prendere provvedimenti di urgenza, che dovranno però essere ratificati al più presto dal Consiglio.
Art. 15 – Il Consiglio si raduna di norma una volta al semestre, ma può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta che egli lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano state prese alla presenza di almeno cinque dei suoi membri.
I membri del Consiglio di Presidenza possono invitare alle sedute di Consiglio anche altri soci o esperti.
I soci fondatori hanno sempre il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio determina annualmente la quota di partecipazione all’'associazione
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
Art. 16 – Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione in ogni circostanza anche in giudizio. Egli presiede di diritto le sedute consiliari e ogni manifestazione dell’associazione. Nel caso di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 17 – I consiglieri che non partecipano alle sedute consiliari per tre volte di seguito, senza darne giustificazione, saranno ritenuti dimissionari dalla carica e si provvederà alla sostituzione a norma dell’'Art. 13.
Art. 18 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede pure al conferimento di incarichi e ove si rendesse necessario redige il Regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio può costituire Commissioni di studio o di lavoro presiedute da un Consigliere e composte da esperti anche non soci.
Art. 19 – Le riunioni del Consiglio e del Consiglio di Presidenza potranno essere effettuate anche con mezzi elettronici e in videoconferenza.
Assemblee
Art. 20 – I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’'anno entro il 30 Aprile mediante comunicazione scritta (anche per email) diretta a ciascun Socio precisante l’Ordine del Giorno, il luogo, la data, e l’'ora della prima ed eventuale seconda convocazione. Il tutto almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell’art. 20 C.C. il Consiglio deve convocare l’Assemblea osservando le suddette modalità.
L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
Art. 21 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, su modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione. Nomina i componenti il Consiglio dell’'associazione.
Art. 22 – Hanno diritto di intervenire all'’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
I Soci possono, con dichiarazione scritta di delega, farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l’'approvazione di bilanci e per deliberazione in merito a responsabilità di Consiglieri.
Ciascun Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Art. 23 – L’'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza di questi dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e nel caso di votazioni nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell’'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 24 – Le deliberazioni dell’'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza se assunte alla presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione le delibere saranno valide indipendentemente dal suo oggetto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Scioglimento
Art. 25 – Lo scioglimento potrà aver luogo per deliberazione dell’'Assemblea o per disposizione di legge. L’'Assemblea nominerà in ogni caso il liquidatore o liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio a un Ente, Istituzione o Associazione di sua insindacabile scelta.
In caso di scioglimento il suo patrimonio non è da considerarsi di proprietà dei Soci in quel momento iscritti nel libro Soci.
Controversie
Art. 26 – Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l’Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio il cui giudizio sarà inappellabile.
Disposizione Finale
Art. 27 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme degli artt. 36-38 Codice Civile e le altre norme applicabili alla materia.